
231/2001), ma unicamente sanzioni di tipo pecuniario che variano, in relazione agli illeciti di false comunicazioni sociali, da 200 a 400 quote e, in relazione ai più gravi illeciti di market abuse, da 400 a 1000 quote. Per entrambe le ipotesi contestate a MPS, gli inquirenti sostengono che la realizzazione degli illeciti sarebbe stata per così dire facilitata “per effetto dell’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di Banca MPS”, ciò che, ai sensi della normativa in esame, è sufficiente ad integrare un profilo di responsabilità in capo all’ente.Īnaloghe contestazioni, parallelamente, vengono mosse all’istituto di credito Nomura International, anch’esso ritenuto responsabile, in qualità di ente, dei medesimi illeciti sopra ricordati, essendo stato il diretto interlocutore di Banca MPS nella complessa rete di operazioni finanziarie che sono oggi al centro dell’inchiesta.Į’ utile ricordare, a proposito delle contestazioni mosse ai due istituti bancari sul piano della responsabilità amministrativa degli enti, che la normativa in esame non prevede, in caso di condanna per le specifiche ipotesi di illecito qui contestate, alcuna sanzione di natura interdittiva ( ex art. 25 sexies della normativa sulla responsabilità degli enti. 58/1998 – è invece sanzionato ai sensi dell’art. c) della normativa sulla responsabilità degli enti il secondo, connesso invece al reato di market abuse – di cui all’art. 2622, terzo e quarto comma del codice civile -, è previsto e punito dall’art. Segnatamente, a parere dei Pubblici Ministeri titolari delle indagini, l’istituto del Monte dei Paschi si sarebbe reso responsabile di due illeciti: il primo, connesso al reato di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori – previsto dall’art.

231/2001), realizzando le contestate fattispecie delittuose “nell’interesse o vantaggio” del rispettivo ente. Questi ultimi avrebbero infatti agito, nella propria qualità di soggetti apicali o sottoposti, taluni all’interno di MPS, taluni all’interno di Nomura ( ex artt.

231/2001 illeciti, questi, connessi e per certi versi corrispondenti agli omologhi reati realizzati dagli indagati (persone fisiche) che operavano all’interno degli istituti di appartenenza. Per entrambi l’accusa configura responsabilità, in particolare, in ordine agli illeciti amministrativi ex artt. 231/2001 sulla responsabilità degli enti da reato. La Procura ritiene infatti di ravvisare, accanto alle condotte illecite “personali” dei top manager di Banca Monte dei Paschi e Banca Nomura, anche una serie di illeciti di tipo amministrativo (o “para-penale”, come li definisce certa dottrina) che farebbero capo agli stessi istituti bancari: vengono così in rilievo, accanto – e in aggiunta – ai descritti profili di responsabilità individuale anche quelli concernenti i due istituti di credito, persone giuridiche, in quanto tali destinatari dei precetti di cui al D.Lgs. In relazione alla nota vicenda giudiziaria legata allo scandalo finanziario dell’istituto senese, trattata nel numero precedente di questa Rivista, occorre registrare un ulteriore profilo di responsabilità sollevato nella richiesta di rinvio a giudizio emessa dai magistrati milanesi.


Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio2015)
